IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, concernente riforma  delle
Accademie  di  belle  arti,  dell'Accademia   nazionale   di   danza,
dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori
per le industrie artistiche,  dei  Conservatori  di  musica  e  degli
Istituti musicali pareggiati, e in particolare  l'art.  2,  comma  6,
recante disposizioni sul  rapporto  di  lavoro  del  personale  delle
suddette istituzioni; 
  Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con  il  quale
e' stato approvato il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
che prevede la disciplina  autorizzatoria  delle  assunzioni,  previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  dei  Ministri
per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 3, comma 58, della legge 24  dicembre  2003,  n.  350,
secondo cui, in attesa della completa attuazione della legge  n.  508
del  1999,  al  personale  delle  Istituzioni  di   alta   formazione
artistica, musicale e coreutica (AFAM)  si  applica,  in  materia  di
assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui al  citato  art.  39,
comma 3-bis, della legge n. 449 del 1997, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e in  particolare  l'art.
3-quater  che  prevede,  tra  l'altro,  che   le   disposizioni   del
regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione
e  il  reclutamento   del   personale   docente   e   del   personale
amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di  cui  al  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2019,  n.  143,  nonche'  le
abrogazioni disposte dall'art. 8, comma 4 dello stesso, si  applicano
a decorrere  dall'anno  accademico  2021/2022,  e  che  estende  fino
all'anno accademico 2020/2021  il  termine  per  la  maturazione  del
requisito dell'esperienza di  insegnamento  per  l'inserimento  nelle
graduatorie nazionali di cui al comma 655 dell'art. 1, della legge 27
dicembre 2017, n. 205; 
  Visto l'art. 270 del decreto  legislativo  n.  297  del  1994,  che
disciplina  l'accesso  nei  ruoli  del   personale   docente,   degli
assistenti,  degli  accompagnatori  al  pianoforte  e  dei   pianisti
accompagnatori, che deve aver luogo per il 50 per cento dei  posti  a
tal fine annualmente assegnabili  mediante  concorsi  per  titoli  ed
esami e, per il restante  50  per  cento,  attingendo  a  graduatorie
nazionali permanenti; 
  Visto l'art. 19  del  decreto-legge  12  settembre  2013,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
in particolare il comma 1, secondo cui le  graduatorie  nazionali  di
cui  all'art.  2-bis  del  decreto-legge  7  aprile  2004,   n.   97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  giugno  2004,  n.  143,
sono trasformate in graduatorie nazionali a  esaurimento,  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a  tempo
indeterminato e determinato,  e  il  comma  2,  che  ha  previsto  la
costituzione   di   ulteriori   graduatorie   nazionali   utili   per
l'attribuzione,  in  subordine  alle  altre   graduatorie   nazionali
esistenti, di incarichi di insegnamento; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il comma 653 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2018  le  graduatorie
nazionali di cui all'art. 19, comma 2, del decreto-legge n.  104  del
2013 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento,  utili
per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento  con  contratto  a
tempo  indeterminato  e  determinato,  in  subordine   alle   vigenti
graduatorie nazionali per titoli; 
  Visto il successivo comma 654 dell'art. 1 della legge  n.  205  del
2017, che dispone, tra l'altro, che a decorrere dall'anno  accademico
2018/2019, il turn over del personale delle  istituzioni  di  cui  al
comma 653 e' pari al 100  per  cento  dei  risparmi  derivanti  dalle
cessazioni dal servizio dell'anno accademico  precedente,  a  cui  si
aggiunge,  per  il  triennio  accademico   2018/2019,   2019/2020   e
2020/2021, un importo non superiore  al  10  per  cento  della  spesa
sostenuta nell'anno accademico 2016-2017 per la copertura  dei  posti
vacanti della dotazione organica con contratti a tempo determinato; 
  Considerato che il predetto comma 654 dell'art. 1  della  legge  n.
205 del 2017  prevede  anche  che,  nell'ambito  delle  procedure  di
reclutamento disciplinate dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7,
lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  e'  destinata  una
quota, pari ad almeno il 10 per cento  e  non  superiore  al  20  per
cento, al reclutamento di docenti di prima fascia  cui  concorrono  i
soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo  indeterminato  da
almeno tre anni accademici; 
  Visto il comma 655 dell'art. 1 della legge n.  205  del  2017,  che
dispone, tra l'altro, che il  personale  docente  che  non  sia  gia'
titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni di  cui
al comma 653, che  abbia  superato  un  concorso  selettivo  ai  fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato,  fino
all'anno accademico 2020-2021 incluso, almeno tre anni accademici  di
insegnamento,  anche  non  continuativi  negli   ultimi   otto   anni
accademici, in una delle predette  istituzioni,  nei  corsi  previsti
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 e  nei  percorsi  formativi  di  cui
all'art. 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre  2010,
n. 249, e' inserito  in  apposite  graduatorie  nazionali  utili  per
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo  indeterminato
e determinato, in subordine alle vigenti  graduatorie  nazionali  per
titoli e di quelle di cui al comma 653 dell'art. 1 della legge n. 205
del 2017, nei limiti dei posti vacanti disponibili; 
  Vista la legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021, e in particolare il comma  366
dell'art. 1 che prevede, tra l'altro, che  i  commi  da  360  a  364,
relativi alle modalita'  semplificate  di  reclutamento  e  validita'
delle graduatorie di concorso, non si applicano alle  assunzioni  del
personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
coreutica; 
  Vista la legge 27  dicembre  2019,  n.  160,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022, e  in  particolare  l'art.  1,
comma 147-bis, che prevede che le  disposizioni  del  comma  147,  in
materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da  parte
delle amministrazioni  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano tra l'altro, alle
assunzioni  del  personale  delle  istituzioni  di  alta   formazione
artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56,  recante  interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo, e in particolare l'ultimo  periodo  del
comma 1 dell'art. 3, che prevede l'applicazione  della  normativa  di
settore al comparto della scuola e alle universita'; 
  Visto il decreto-legge 28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e  di  pensioni,  e  in
particolare l'art. 14, comma 7, il quale dispone, tra  l'altro,  che,
ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per  il  personale
del comparto scuola ed AFAM  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Vista la nota del 13 agosto 2020, prot. n. 3187, con  la  quale  il
Ministro dell'universita' e della ricerca  richiede  l'autorizzazione
ad assumere a tempo  indeterminato,  su  posto  vacante,  per  l'anno
accademico 2020/2021, complessivamente n. 427 docenti, di cui n.  390
di prima fascia e n. 37 di seconda fascia, nonche' all'accantonamento
di risorse pari al 10% del budget assunzionale per  le  finalita'  di
cui al comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 13 agosto 2020, prot.  n.
3187, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha comunicato  che
le cattedre vacanti all'inizio dell'anno  accademico  2020/2021  sono
pari a n. 1.429, di cui n. 1.320 di prima fascia e n. 109 di  seconda
fascia e che le cessazioni dal servizio  al  1°  novembre  2020  sono
stimate in n. 319 unita' di personale docente, di cui n. 291 di prima
fascia e n. 28 di seconda fascia e che l'amministrazione  ritiene  di
utilizzare il budget assunzionale, avendo come riferimento la tabella
1 allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 143
del 2019, per il 92,37% per l'assunzione di docenti di prima fascia e
per il 7,63% per docenti di seconda fascia; 
  Considerato che con la suddetta nota prot. n. 3187  del  13  agosto
2020, il Ministro dell'universita' e della ricerca ha reso  noto  che
il 10% della spesa sostenuta nell'anno accademico  2016-2017  per  la
copertura dei posti vacanti della dotazione organica con contratti  a
tempo determinato risulta essere pari ad euro 5.406.502,73, che  tale
importo si aggiunge al turn over del  personale,  come  previsto  dal
sopra citato comma 654 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 e  che
tale somma consentira' il passaggio  alla  prima  fascia  di  n.  332
docenti di seconda fascia; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del 22 ottobre  2020,  prot.  n.  16940,  con  la  quale  si
trasmette la nota del Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello
Stato del 12 ottobre 2020, prot. n. 203004, recante parere favorevole
in merito alla richiesta di  autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato, per l'anno accademico 2020/2021, di n. 427 docenti, di
cui n. 390 di prima fascia e n. 37 di seconda  fascia,  di  cui  alla
predetta  nota  prot.  n.  3187  del  13  agosto  2020,  ed  altresi'
all'accantonamento di una quota pari al 10% del  budget  assunzionale
per le finalita' di cui al suddetto comma 654 dell'art. 1 della legge
n. 205 del 2017; 
  Ritenuto, fermo restando da parte  dell'Amministrazione  l'utilizzo
di graduatorie valide, di poter autorizzare,  per  l'anno  accademico
2020/2021, l'assunzione a tempo indeterminato di  n.  427  unita'  di
personale docente, di cui n. 390 di prima fascia e n. 37  di  seconda
fascia, e di assentire all'accantonamento di una quota  pari  al  10%
del budget  assunzionale  per  le  finalita'  di  cui  al  comma  654
dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 18 dicembre 2020; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, per  le  esigenze
delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(AFAM), ricorrendo all'utilizzo di graduatorie valide, e' autorizzato
all'assunzione  a  tempo  indeterminato,  sui  posti   effettivamente
vacanti e disponibili, per l'anno  accademico  2020/2021  di  n.  427
unita' di personale docente, di cui n. 390 di prima fascia e n. 37 di
seconda fascia. 
  2. Il  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  e'  altresi'
autorizzato all'accantonamento di una quota pari al  10%  del  budget
assunzionale per le finalita' di cui al comma 654 dell'art.  1  della
legge n. 205 del 2017.